La legge fitosanitaria nazionale è rappresentata dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214, oggetto di una recente revisione (Decreto Legislativo 9 aprile 2012 n.84) che prevede, per quanto d’interesse al settore dell’imballaggio di legno, l’obbligo da parte di tutti coloro che applicano il marchio di cui all’ISPM n. 15 della FAO, di ottenere l’autorizzazione fitosanitaria.
In Italia l’Organizzazione Nazionale di Protezione delle Piante (NPPO) è rappresentata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che, per l’adozione dello standard ISPM n. 15, ha stabilito di demandare a Soggetti Gestori, ufficialmente riconosciuti, il compito di accreditare e controllare i soggetti autorizzati all’uso del marchio IPPC/FAO, lo specifico marchio da apporre sugli imballaggi in legno che attesta l’effettuazione dei trattamenti fitosanitari previsti dallo standard ISPM n. 15.
Il Ministero ha definito i requisiti per il riconoscimento dei Soggetti Gestori nonché i contenuti minimi delle procedure e delle misure attuative dello standard.
ConLegno è stato riconosciuto con decreto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali quale Soggetto Gestore del marchio IPPC/ FAO in Italia, unitamente al Regolamento per l’Utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK e al Marchio FITOK stesso. L’adesione al Soggetto Gestore e il rispetto del Regolamento per l’utilizzo del Marchio FITOK rappresentano, ai fini del rilascio dell’autorizzazione fitosanitaria, la determinazione dei requisiti di professionalità e di dotazione minima delle attrezzature occorrenti in funzione del tipo di attività per la categoria di coloro che applicano il marchio di cui all’ISPM n. 15 che, in forza della nuova norma, devono richiedere e ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 19 lett. g) del D. Lgs. n. 214/2005.
COME PROCEDERE
ConLegno e il Servizio Fitosanitario Centrale, in sede di Comitato Fitosanitario Nazionale, hanno delineato le procedure operative per il rilascio dell’autorizzazione fitosanitaria regionale, tenendo conto del sistema nazionale per la gestione del marchio di cui all’ISPM-15 appena descritto. Pertanto, chi è autorizzato all’uso del marchio FITOK si ritiene abbia i requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione fitosanitaria.
Ragione per cui ConLegno sta seguendo, per le imprese che chiedono l’autorizzazione all’uso del Marchio FITOK, l’iter di autorizzazione fitosanitaria, che prevede la compilazione di uno specifico modulo (disponibile sul sito di ConLegno, sezione Come Aderire, FITOK) e il versamento al consorzio della tariffa fitosanitaria (100 euro) e dell’importo per l’imposta di bollo (due marche da bollo: una da applicare sul modello di richiesta e una sull’autorizzazione per complessivi 32 euro che verranno versati dal consorzio ai Servizi Fitosanitari Regionali, i quali rilasceranno direttamente alle imprese richiedentiL’autorizzazione fitosanitaria sancisce la valenza di certificato fitosanitario al marchio IPPC/FAO FITOK apposto dalle aziende conformi al Regolamento FITOK, andando a sanzionare economicamente chi applica il marchio in assenza o sospensione dell’autorizzazione.
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da un minimo di 2.500 euro a un massimo di 15.000 euro (art. 54 Decreto Legislativo n. 214/2005).